La terza sezione del Tar di Catania ha rigettato il ricorso proposto dalla Basilica Santuario Madonna delle Lacrime, che aveva chiesto di annullare la determina del Comune del 29 luglio dello scorso anno relativa alla decadenza del contratto di comodato d’uso della Casa del pellegrino, di proprietà comunale. L’immobile, appartenente al demanio pubblico comunale, è stato affidato in concessione, tramite comodato con atto del 22 ottobre 1997 dal Comune di Siracusa per la durata di anni 50 all’ ente “Chiesa Santuario Madonna delle Lacrime”, per adibirlo ad accettazione servizio e ospitalità dei pellegrini. Il 2 maggio 2000 l’ente ottenne dal Comune di Siracusa il nulla osta per l’espletamento dell’attività gestionale della Casa del Pellegrino, mediante la società “Casa del Pellegrino s.r.l.”. La società è poi fallita e l’amministratore della Casa del Pellegrino (senza esser stato a ciò in alcun modo autorizzato dal Santuario e senza averglielo neanche comunicato) aveva stipulato un contratto di affitto di azienda con la Madonnina soc coop.; nel quale poi il Curatore del Fallimento è subentrato in tale contratto, modificandolo. Tale contratto d’affitto di azienda è comunque peraltro cessato, a seguito della vendita all’asta (fallimentare) del complesso dei beni aziendali, acquistato dalla Aprotur (un’associazione di fedeli della Madonna del Santuario) che ha comunicato al Comune di Siracusa di averli acquistati per evitarne la dispersione post fallimento e donarli al Santuario.
Il Tar attribuisce al Santuario Madonna delle Lacrime “una responsabilità in omittendo per non aver mai inserito (…) una clausola che riservasse all’Assemblea (…) ogni atto gestionale che avesse ad oggetto il bene immobile ricevuto in comodato dal Comune. Poiché nulla di tutto ciò è concretamente accaduto, il Santuario Madonna delle Lacrime deve sopportare le conseguenze di una illegittimamente concessa detenzione del sopra indicato immobile da parte degli amministratori della società “Casa del Pellegrino s.r.l.” al“la Madonnina soc. coop.”: la quale giustifica l’adottato provvedimento di decadenza.

sdr