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Casa del pellegrino, il Tar di Catania dà ragione al Comune

La terza sezione del Tar di Catania ha rigettato il ricorso proposto dalla Chiesa Santuario Madonna delle Lacrime contro il Comune di Siracusa. L’ente aveva chiesto di annullare il provvedimento del Comune datato 19 ottobre 2021 con cui è stata archiviata la segnalazione certificata di inizio attività per la riapertura dell’attività di foresteria-ricovero della “Casa del Pellegrino”, con conseguente ordine di divieto di prosecuzione dell’attività.

Il Comune di Siracusa è proprietario dell’immobile che è stato affidato dal Comune all’ente Santuario per adibirlo ad accettazione, servizio e ricovero notturno dei pellegrini; il Comune, ritenendo la Chiesa Santuario Madonna delle Lacrime inadempiente agli obblighi del contratto di comodato, ha disposto la decadenza del comodatario. L’ente ha impugnato prudenzialmente l’atto sostenendo che il contratto di comodato non risultava revocabile e che, comunque, risultava efficace in difetto di apposita pronuncia da parte dell’autorità giudiziari. Il Comune ha inoltrato una ulteriore richiesta di chiarimenti, e l’ente ha osservato che l’Amministrazione era soltanto chiamata a verificare la regolarità della documentazione prodotta, senza potersi ingerire nell’analisi del contenuto delle obbligazioni e dei diritti derivanti dal contratto di comodato; ciò nonostante, il Comune ha ordinato l’immediata cessazione dell’attività, sul rilievo che il contratto di comodato non risulterebbe più valido in ragione dell’intervenuta decadenza.

Il Comune ha osservato che il Tribunale, con sentenza del 4 novembre 2021, ha rigettato il ricorso contro il provvedimento di decadenza; la decadenza, quale vicenda estintiva di una posizione giuridica di vantaggio, opera automaticamente senza che sia necessario l’intervento dell’autorità giurisdizionale.

La terza sezione sostiene che il provvedimento del Comune risulta corretto, oppure risulta illegittimo, non essendo possibile indicare altre vicende o quale elemento di giudizio che in realtà si riferisce alla questione della pronuncia di decadenza, già definita in questo grado con la sentenza del 4 novembre 2021.

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