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Caso Salvini-Gregoretti, Accoglirete: “Una sentenza politica”

“La sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice Nunzio Sarpietro nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini per il sequestro di persona nei confronti di 131 migranti a bordo di nave Gregoretti il 27 luglio 2019, è evidentemente politica e non basata su presupposti giuridici, tra cui banalmente il decreto sicurezza bis di cui non viene fatta alcuna menzione nelle parti di interesse rispetto al capo di imputazione”. L’affermazione è dell’avvocato Corrado Giuliano che ha patrocinato la parte civile Accoglirete al processo a carico di Salvini

“Il giudice dell’udienza preliminare di Catania, nel caso Gregoretti, ha omesso di citare le norme che non gli convenivano per la tesi assolutoria, già prospettata dalla difesa ed avallata dalla Procura. Tra i riferimenti normativi mancano norme fondamentali per gli sbarchi dopo operazioni di soccorso, come il Testo Unico sull”immigrazione ed il Piano nazionale Sar del 1996 (citando invece quello del 2020 aggiornato nel 2021). Il comma 9-quinquies del Testo Unico, modificato dalla legge 30 luglio 2002, (Bossi Fini), stabiliva, poi, che le modalità di intervento delle Unità della Marina Militare, e di collaborazione con altre unità navali, dovevano essere definite con decreto interministeriale dei Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti”.

Il Decreto sicurezza bis – dice Giuliano – voluto da Salvini, all’art.2 differenziava il naviglio militare rispetto alle navi civili con riferimento ai divieti di ingresso nelle acque territoriali. Quindi tutti i rinvii contenuti nelle motivazioni ai casi di soccorso operati dalle ONG sono ininfluenti, anche perché la Gregoretti aveva ricevuto la indicazione di un porto di sbarco dalle autorità marittime competenti (IMRCC) di Roma e le persone erano state trattenute a bordo della nave militare per tre giorni solo per la contraria volontà del ministro dell’interno. Che autorizzava lo sbarco soltanto dopo una richiesta della Procura di Siracusa. Secondo quanto dichiarato da rappresentanti della Commissione europea nel 2019 al tempo del caso Gregoretti, nessuna trattativa tra Stati UE  ai fini della relocation (ritrasferinento verso altri paesi UE) poteva concludersi prima dello sbarco e della identificazione dei naufraghi. La eventuale applicazione di clausole in deroga al Regolamento Dublino poteva riguardare solo persone che avessero già manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e dunque non poteva verificarsi prima del loro sbarco a terra. Questi sono i fatti”.

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