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Diffamazione contro l’on. Gennuso, la Procura: “Archiviare”

La difesa dell’ex parlamentare regionale Pippo Gennuso ha impugnato la richiesta della Procura aretusea di archiviazione della posizione del giornalista Paolo Borrometi, accusato di diffamazione proprio nei confronti dell’imprenditore rosolinese. I legali di Gennuso, avvocati Bartolo Iacono e Corrado Di Stefano, hanno eccepito le conclusioni a cui sono pervenuti il procuratore aggiunto Fabio Scavone e il pm Andrea Palmieri, i quali, pur ritenendo diffamatorie le dichiarazioni di Borrometi, rese nel corso di un intervista rilasciata a un periodico locale, il fatto non sarebbe punibile per la particolare tenuità, attesa la modesta diffusione del periodico, ed in quanto per i tre gli indagati, alla luce dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, la condotta antigiuridica non appare abituale.

Nella richiesta di archiviazione, i due rappresentanti della pubblica accusa scrivono testualmente: “In primo luogo va evidenziato che appare evidente la responsabilità degli indagati (…) Da un lato, il passaggio dell’intervista resa da Borrometi contiene addebito certamente diffamatorio a carico di Gennuso (tramite la contestazione, sia pure obbligua, di collateralità ad associazioni mafiose (fatto apparentemente non suffragato da evidenze giudiziarie). Dall’altro lato i giornalisti del periodo locale appaiono consapevolmente di non avere operato l’opportuno filtro sulle esternazioni di Borrometi”.

Sulla presunta stranezza, sollevata dalla difesa di Gennuso, relativa ai certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario utilizzati per Borrometi, la Procura sostiene esservi stato solo un mero errore di trascrizione della data di nascita che, all’atto pratico, non cambia il giudizio e, quindi, la richiesta al giudice per le indagini preliminari di archiviare la posizione del giornalista e degli altri due indagati.

“Visto che si tratta di un errore di trascrizione – afferma Gennuso – e non di una manipolazione, perché nella richiesta di archiviazione si afferma l’occasionalità del fatto quando il giornalista ha iscritta una sentenza del 2019 di altra non punibilità per tenuità del fatto per il reato di diffamazione e che lo stesso risulta rinviato a giudizio davanti il Tribunale di Ragusa sempre per il reato di diffamazione?”.

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