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La Sogeas pretende 6milioni dal comune di Siracusa

Il fallimento della Sogeas, società gestione acque Siracusa, ha proposto ricorso contro la condanna del comune capoluogo al pagamento della somma di 5milioni 955mila euro oltre Iva e interessi, a saldo degli investimenti non ammortizzati per impianti, macchinari e manutenzione straordinaria, per effetto dell’anticipato scioglimento della concessione per la gestione del servizio idrico comunale (convenzione del 3 gennaio 1992). La società ha proposto ricorso al Tar di Catania. La prima sezione ha emesso una sentenza con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La vicenda investe i rapporti di dare-avere tra il Fallimento della Sogeas s.p.a., società mista, concessionaria, a capitale pubblico prevalente, e il Comune di Siracusa, a seguito della risoluzione anticipata della concessione del 3 gennaio 1992 relativa al servizio idrico nella città. La Sogeas sostiene di essere creditrice di queste somme che sarebbero dovute in conseguenza di alcuni investimenti effettuati e non ammortizzati, oggetto della previsione dell’art. 14 della convenzione, di disciplina delle attività conseguenti alla consegna degli impianti.

La «riconsegna», prevedeva che: quando, per qualsivoglia ragione, avverrà la risoluzione del contratto, il Comune o l’eventuale ditta subentrante – rileverà dalla società tutte le attrezzature, i materiali, gli apparecchi e gli impianti di proprietà della società stessa, il corrispettivo di quanto sopra sarà determinato con stima da farsi in contraddittorio in base al suo valore industriale al momento del trapasso della gestione. Il Comune di Siracusa ha eccepito l’infondatezza delle pretese e ha sottolineato come la vicenda riguarderebbe il rimborso dei costi sostenuti per specifiche opere di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di nuovi impianti e macchinari, conseguendone l’inapplicabilità dell’art. 14 della convenzione.

Il Collegio ha osservato che la vicenda processuale inerisce ad obblighi nascenti dal rapporto concessorio e, più in generale, di posizioni soggettive che attengono al rapporto di dare/avere inquadrabile nelle questioni concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi per le quali la giurisdizione è del giudice ordinario.

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