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Legambiente: “Nessun intervento edilizio all’isola di Capo Passero”

La vicenda della compravendita della tonnara dell’isola di Portopalo di Capo Passero, è stata al centro questa mattina di una conferenza stampa che si è tenuta presso la sede del Circolo Legambiente di Siracusa.

Nel corso dell’incontro con la stampa, Gianfranco Zanna, presidente Legambiente Sicilia e l’avvocato Paolo Tuttoilmondo, dirigente regionale di Legambiente, hanno spiegato perché il progetto, che prevede, con cambio di destinazione d’uso, la creazione sull’isolotto di 18 suite nei magazzini e un ristorante d’eccellenza e nella tonnara, 110 stanze, bar, ristorante, centro benessere, piscine e solarium, presenta numerosi profili di illegittimità.

“Non siamo pregiudizialmente contrari al recupero di manufatti storici e ad un loro utilizzo a fini produttivi, – dichiara Zanna – ma non possiamo accettare questo progetto che appare come una speculazione immobiliare e che sicuramente non rispetta le leggi di tutela e la storia dei luoghi. Siamo estremamente preoccupati che la Soprintendenza di Siracusa ed il Comune di Capo Passero, facciano finta di non sapere che l’isolotto è una riserva naturale, ed in particolare la prima, disconosca e annulli le previsioni del piano paesistico per un’area dove è prevista la massima tutela”.

“Il mancato completamento dell’iter istitutivo della riserva naturale – aggiunge Tuttoilmondo –  da parte della Regione e lo stato di abbandono dei magazzini, delle ancore e delle barche in essi contenuti, non possono giustificare alcun intervento vietato dalle norme di tutela dell’area, sia paesaggistiche sia naturalistiche. Crediamo, invece, che l’istituzione della riserva naturale e una sua gestione sostenibile e intelligente,insieme all’apertura alla fruizione del Forte che la domina, di proprietà della Regione, possano offrire anche interessanti opportunità economiche”.

L’Isola di Capo Passero è, infatti, inserita nel Piano Regionale delle Riserve approvato con il Decreto dell’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente n. 970 del  10 giugno 1991.

Nelle aree di Piano, ai sensi dei commi 8 e 9 dell’articolo 22 della LR 98/1981 (come sostituito dall’art. 23 della LR 14/1998) sono vietati, tra gli altri, i movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole e soprattutto interventi edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 20 lettere a, b e c della  LR 71/1978).

 L’intervento proposto, sia per definizione dei proponenti che per classificazione operata dal Comune in sede di Vinca(Valutazione di incidenza), riguarda la “ristrutturazione e rifunzionalizzazione” dei magazzini dell’ex tonnara con “cambio di destinazione d’uso in struttura ricettiva-turistica” nonché opere esterne in area a inedificabilità assoluta entro la fascia dei 150 metri dal mare. Inoltre, ad esempio non si dice nulla sugli scarichi dei reflui o sull’approvvigionamento idrico ed elettrico.

Di conseguenza, anche l’autorizzazione della Soprintendenza è da ritenere illegittima.

Legambiente Sicilia, quindi, diffida la Soprintendenza di Siracusa a revocare in autotutela l’autorizzazione data; presenterà un ricorso gerarchico all’Assessorato regionale ai Beni culturali chiedendo al nuovo assessore l’annullamento dell’autorizzazione della Soprintendenza. Infine, presenterà ricorso all’Assessorato regionale al Territorio ed Ambiente, titolare della riserva naturale, per gli aspetti riguardanti le leggi regionali in materia ambientale e per alcuni aspetti della VINCA.

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