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Noto, il Tar annulla la nomina delle commissioni consiliari

La prima sezione del Tar di Catania ha accolto il ricorso proposto da tre consiglieri comunale di Noto che avevano chiesto l’annullamento di due delibere con le quali sono state costituite le commissioni consiliari.

I consiglieri di minoranza Aldo Tiralongo di una lista civica, Salvatore Cutrali dell’Unione di Centro, e Antonino Sammito di Forza Italia hanno spiegato che il 25 novembre 2021, la conferenza dei capigruppo ha proposto di assegnare ciascun ricorrente ad una sola commissione consiliare e segnatamente: il consigliere Aldo Tiralongo quale membro della I commissione; il consigliere Antonino Sammito quale membro della II commissione; il consigliere Salvatore Cutrali quale membro della III commissione.

In attesa della delibera del consiglio comunale le proposte così formulate sono state stigmatizzate dai ricorrenti a mezzo di una nota, indirizzata al presidente del consiglio comunale ed al segretario comunale; la nota aveva cura di indicare (anche) una soluzione facilmente percorribile ovvero il ricorso al voto ponderato; tuttavia nessun riscontro è stato fornito ai ricorrenti.

E’ stato quindi convocato il consiglio comunale per la data del 2 dicembre 2021, con all’ordine del giorno “costituzione delle commissioni consiliari permanenti” e “nomina delle Commissioni Consiliari Permanenti”, approvata nella seduta del 2 dicembre.

Con delibera n. 31 del 2 dicembre 2021 è stata approvata la costituzione delle commissioni consiliari permanenti in numero di tre e con successiva delibera n. 32, di pari data, sono state nominate le commissioni consiliari permanenti.

Per i deducenti i fatti rappresentati denunciano una palese violazione del principio di rappresentanza proporzionale, contenuto sia nello statuto comunale sia nel regolamento comunale sulla organizzazione del consiglio comunale, con grave preclusione del suo stesso fine volto a garantire le minoranze presenti in consiglio comunale.

Il Comune resistente ha contrastato i motivi di ricorso articolati dalla parte ricorrente.

Per il Tar di Catania, le deliberazioni del consiglio comunale di Noto “devono ritenersi illegittime in quanto non contemplano la presenza in ciascuna commissione di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, ferma la possibile introduzione di un sistema di voto in grado di rifletterne il diverso peso rappresentativo, e dunque di rispettare sotto questo diverso profilo il principio di proporzionalità, secondo quanto detto sopra.

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