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Priolo, il Tar dà ragione a stabilimento balneare: il manufatto non deve essere demolito

La terza sezione staccata del Tar di Catania ha accolto il ricorso proposto da una società che ha ottenuto l’annullamento dell’ordinanza del comune di Priolo di demolizione di uno stabilimento balneare a Marina di Priolo. La vicenda risale al 6 agosto dello scorso anno quando l’ottavo settore del Servizio Urbanistica, del Comune di Priolo Gargallo ha ordinato la demolizione di opere abusive insistenti su demanio marittimo.

La società ricorrente è titolare di uno stabilimento balneare e sull’area in concessione è stata installata una struttura prefabbricata in legno, in forza del permesso di costruire rilasciato il 18 maggio 2021. Con il provvedimento il Comune ha contestato la violazione della percentuale di tolleranza relativa all’altezza, il rimontaggio stagionale dello stabilimento senza il preventivo parere dell’Ufficio del Genio Civile, l’esecuzione di opere in difformità dall’autorizzazione paesaggistica e la variazione dell’assetto dello stabilimento balneare rispetto a quanto autorizzato secondo la concessione demaniale.

il Comune di Priolo Gargallo, chiedendo il rigetto del ricorso e osservando che non risulta indispensabile la comunicazione di avvio del procedimento nell’ipotesi di adozione di un ordine di demolizione; sono intervenute varianti progettuali che interessano un’area soggetta a vincolo paesaggistico, nella quale il mantenimento delle strutture balneari oltre il termine di scadenza stagionale del titolo concessorio presuppone il rilascio di apposita autorizzazione paesaggistica;

Con l’ordinanza di demolizione l’Amministrazione comunale ha contestato la difformità della struttura prefabbricata, realizzata dalla ditta ricorrente a servizio dello stabilimento balneare di cui è titolare, in relazione alla maggiore altezza dei locali interni rispetto a quanto indicato nel progetto approvato con il permesso di costruire del 18 maggio 2021.

Per i giudici del Tar, la sanzione demolitoria irrogata risulta sproporzionata e illegittima, “trattandosi di opere interne di modesta entità, non idonee ad apportare alcuna modifica sostanziale alla struttura in questione e per le quali, quindi, non risultava indispensabile l’acquisizione di alcun titolo edilizio. Né si può sostenere che una modifica interna possa assumere rilievo ai fini paesaggistici, trattandosi di intervento che sfugge alla stessa percezione ottica rilevante per la tutela paesaggistica.

Per il Tar, “le considerazioni esposte appaiono sufficienti per ritenere fondato il ricorso introduttivo, atteso che la decisione adottata dal Comune, ad avviso di questo Collegio, risulta erronea in punto di merito con riferimento al profilo essenziale della vicenda.

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