Rigettato anche in appello il reclamo del Siracusa contro il Milazzo
La Commissione Sportiva di Appello Territoriale ha rigettato il reclamo proposto dalla ASD Città di Siracusarispetto alla posizione del calciatore dello Sport Soccer Milazzo Antonino Laquidara. Come si ricorderà, il Città di Siracusa ha impugnato la decisione del giudice sportivo chiedendo che venisse assegnata gara perduta per 0 – 3 alla Società avversaria, rea di avere fatto partecipare alla gara stessa il calciatore Laquidara non tesserato e ancora inserito nella lista svincolati F.I.G.C.
Controdeduce la A.S.D. Sport Soccer Milazzo, chiedendo la conferma della decisione di primo grado, facendo rilevare che si è trattato di un mero errore materiale “indotto dalla sovrapposizione del sistema informatico della L.N.D.” commesso all’atto del tesseramento, tuttavia risultando Antonino Laquidara regolarmente tesserato con decorrenza anteriore alla disputa della gara in questione. All’udienza d’appello il SIracusa ha insistito nei motivi del reclamo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti, esperiti gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio Tesseramenti rileva che il proposto reclamo è infondato. Scrive nella motivazione: “Non può esservi dubbio alcuno che Laquidara Antonino e Antonio siano la medesima persona atteso che lo stesso Ufficio Tesseramenti ha provveduto alla riunificazione delle posizioni afferenti il predetto calciatore, per errore tesserato sia come Laquidara Antonio e quindi come Antonino, con decorrenza 27/08/2014″.