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Riqualificazione Punta della Mola: il Tar rigetta il ricorso di Legambiente

Il Tar di Catania ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto da Legambiente Sicilia per l’annullamento del provvedimento relativo all’autorizzazione paesaggistica per o lavori di riqualificazione di un lotto costiero all’Isola, rilasciato dalla Soprintendenza di Siracusa alla società Elemata Maddalena srl.

L’autorizzazione riguarda, in particolarela “riqualificazione di un lotto costiero nell’area di Punta della Mola, con restauro e consolidamento dei fabbricati esistenti”, e la realizzazione di un sistema di rete impiantistica installata in esterno a servizio dell’area e collegata alla rete comunale.

Il luogo interessato dal progetto di riqualificazione è la punta estrema della Penisola Maddalena, che costeggia il Porto di Siracusa e fronteggia l’Isola di Ortigia. Si ratta di area sottoposta a diversi vincoli: dichiarazione di notevole interesse pubblico del bacino del Porto Grande; Decreto dell’Assessorato ai beni culturali della Regione Siciliana; Vincoli archeologici per la presenza di una necropoli dell’età del bronzo, nell’area archeologica Massolivieri; Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione bio-geografica mediterranea; Decreto ARTA, per l’istituenda riserva naturale orientata “Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena”; Piano Paesaggistico Regionale; Area Marina Protetta e per la presenza della batteria militare “Emanuele Russo”, una delle due batterie navali di grosso calibro edificate dal Genio Militare italiano che faceva parte del sistema difensivo della piazzaforte Augusta-Siracusa nell’ultima guerra mondiale, ormai consistente in ruderi diruti.

Per Legambiente, la Soprintendenza si sarebbe pronunciata in contrasto con un proprio precedente parere negativo del 6 novembre 2019, annullato in autotutela per omesso preavviso di diniego, mentre il recupero del complesso edilizio a scopo abitativo avrebbe ripercussioni negative sui valori faunistici dell’area, tutelati dalla Direttiva “habitat”.

Per il Tar, il ricorso è irricevibile, risultando fondata l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa della controinteressata. Ne consegue che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro sessanta giorni dalla data del 19 aprile 20.21, mentre la completa acquisizione di tutti gli atti del procedimento e del contenuto integrale della determinazione conclusiva avrebbe solo potuto legittimare la proposizione di motivi aggiunti ove l’accesso agli atti avesse consentito di acquisire conoscenza di ulteriori supposti profili d’illegittimità dell’atto impugnato.

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