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Riserva Pantani di Sicilia, il Tar rigetta il ricorso del comune di Portopalo

La prima sezione del Tar di Catania ha respinto il ricorso proposto dal   comune di Portopalo contro l’assessorato regionale al Territorio e Ambiente con cui chiedeva l’annullamento decreto del Dirigente Generale del dipartimento regionale dell’Ambiente, con il quale è stato approvato il 27 luglio 2011 in via definitiva il piano di gestione della Rete Natura 2000,  

Il Comune ha rappresentato che con quel provvedimento è stata istituita la riserva naturale denominata “Pantani della Sicilia sud orientale” (il cui perimetro ricade nell’ambito del territorio di Portopalo; che la perimetrazione della riserva riprenderebbe le aree previste nelle cartografie allegate al decreto assessorile della Regione Siciliana di approvazione del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali. 

Lamenta il Comune di Portopalo che il decreto è stato redatto senza garantire il diritto di partecipazione dello stesso ente portatore degli interessi della comunità territoriale alla fase propedeutica all’individuazione dell’area da tutelare, ipotizzando la violazione dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale. Lamenta, la parte ricorrente, che nel decreto emerge una grande imprecisione nello stilare i criteri con cui le opere di questa zona potranno essere realizzate e gestite: le serre, ad esempio, sono previste, ma vengono valutate fortemente impattanti sull’ambiente e da sottoporre a regolamentazione ma non vengono esplicitati i criteri che dovranno essere seguiti per tale regolamentazione; sono previste inoltre fasce di rispetto dai pantani e dei corridoi ecologici per mettere in comunicazione i pantani che vincolano l’intera area della IGP. 

“L’evocato principio di ragionevolezza – scrive il Tar – risulta declinato dal Comune di Portopalo di Capo Passero in modo da ribadire l’obbligo di coinvolgimento in sede procedimentale della stessa parte ricorrente; la censura, tuttavia, risulta priva di base”. Attesa “l’infondatezza delle censure il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti devono essere respinti”. 

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