Scioglimento consiglio comunale: tutti i riflettori sul Cga
Gli ex consiglieri comunali di Siracusa, che hanno impugnato davanti al Tar il decreto di scioglimento dell’organo elettivo, prendono atto e si dicono rammaricati della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale ha rigettato il loro ricorso. “Si tratta di una decisione estesa – è scritto in un breve documento congiunto, diffuso ieri pomeriggio – con cui si dà atto della complessità delle questioni trattate che i ricorrenti ex consiglieri si riservano, con il loro legale, di esaminare e impugnare davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa”.
Nel frattempo, si è in attesa che il Cga convochi l’udienza di merito rispetto al ricorso proposto dall’ex consigliere comunale di Progetto Siracusa, Ezechia Paolo Reale, al presidente della regione siciliana, sull’illegittimità dello scioglimento del consiglio comunale aretuseo, alla luce di quanto dispone la legge regionale numero 16 del 1963. L’ufficio legale della Regione ha chiesto un parere legislativo al Cga. “Paradossalmente – spiega l’avvocato Reale – la sentenza del Tar mi dà ragione perché, sul punto, i giudici sostengono che non si tratti di una questione procedurale e manchi il parere del Cga in violazione dell’art. 54, parere opportunamente richiesto dalla Regione e che stiamo attendendo”.
Anche l’ex parlamentare regionale, Enzio Vinciullo commenta l’esito del Tar di Catania. “Il Tribunale Amministrativo di Catania, pronunciandosi sul ricorso presentato dai consiglieri comunali di Siracusa contro lo scioglimento del consiglio comunale stesso – dice – ha riconosciuto e legittimato la tesi da me sempre sostenuta e cioè che bilancio di previsione e bilancio consuntivo non sono la stessa cosa e che quindi non si può operare alla stessa stregua di ciò che avviene nel resto del Paese. Il TAR ha confermato la tesi da me sostenuta, anche questa mattina, allego comunicato, la dove sostengo che il legislatore siciliano non ha mai recepito la norma statale e che di conseguenza in Sicilia si applica il decreto del presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n.6, così come convertito nella legge regionale 15 marzo 1963, n 6 che ha approvato l’Ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione siciliana. La sentenza del Tar conferma la mia convinzione che il consiglio comunale tornerà presto in vita e con esso la democrazia”.