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Somministrazione farmaci: firmato un protocollo

Il sindaco, Giancarlo Garozzo, il direttore generale dell’Asp, Salvatore Brugaletta, ed il funzionario vicario dell’U.S.R, Corradina Liotta, hanno sottoscritto stamani, alla sala stampa Archimede, il protocollo d’intesa tra Comune, Asp e U.S.R. per la somministrazione di farmaci in ambito scolastico. Il protocollo è stato redatto sulla base delle “Linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico”, predisposte congiuntamente dai Ministeri della Pubblica Istruzione e della Salute.

Erano presenti l’assessore Valeria Troia, i dirigenti scolastici e i presidenti dei Consigli d’Istituto aderenti.

Qui di seguito il testo integrale del protocollo d’intesa.

  • Gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola, a causa di patologie acute o croniche, possono avere la necessità della somministrazione di farmaci in ambito scolastico, durante l’orario di scuola;
  • tale necessità, soprattutto per quanto riguarda le patologie croniche (es. diabete giovanile), non può costituire ostacolo alla frequenza scolastica dell’alunno in quanto l’essere portatori di una patologia cronica non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente;
  • le problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico è da tempo all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, sensibile alla centralità dell’alunno e consapevole della priorità di tutelarne la salute ed il benessere;
  • l’assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci generalmente si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene. Tale attività di assistenza specifica rientra in un protocollo terapeutico stabilito dal Medico Curante (Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta) e/o dal Medico Specialista, la cui omissione può causare gravi danni alla persona. al fine di evitare incongrue somministrazione di farmaci in ambito scolastico, ma nel contempo per salvaguardare il diritto alla cura degli studenti portatori di patologia cronica e garantire un approccio omogeneo alla gestione della somministrazione dei farmaci in ambito scolastico, si rende necessario regolamentare i percorsi d’intervento e di formazione in tutti i casi in cui, in orario scolastico, si registra la necessità di somministrare farmaci. il protocollo è stato redatto sulla base delle “Linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico, predisposte congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute, pubblicate e diffuse con Nota 2312 del 25/11/2005 del Ministero dell’Istruzione.

Si conviene quanto segue

Articolo 1: Condizioni

In ambito scolastico vengono somministrati farmaci solo in caso di effettiva, assoluta necessità come in situazioni di patologie croniche ed in particolari patologie acute

In ambito scolastico vengono somministrati solamente quei farmaci per i quali la somministrazione non può avvenire al di fuori dell’orario scolastico e la cui omissione può causare danni alla salute dell’alunno.

La somministrazione può avvenire solamente in virtù di un rapporto fiduciario fra genitori ed operatori scolastici.

Da parte degli operatori scolastici possono essere somministrati solamente farmaci somministrabili anche in ambiente domestico principalmente per via orale, aerosol e simili; la somministrazione di farmaci per via parenterale è prevista solo in caso di urgenza e per rarissimi casi particolari.

L’assistenza specifica è supportata da una “formazione in situazione”, riguardante le singole patologie, nell’ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza prevista dal Decreto Legislativo 81/08     e dal D. M. 388/2003.

 Articolo   2: Iter procedurale

La richiesta di somministrazione del farmaco deve essere inoltrata da parte di uno dei genitori o dal tutore al  Dirigente Scolastico,  utilizzando  il modulo predisposto ( allegato 1) e utilizzabile  solo  in presenza della  prescrizione alla somministrazione rilasciata dal Medico Curante dalla quale si evinca:  l’assoluta necessità,  la somministrazione indispensabile in orario scolastico;  la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione ai tempi, né alla  posologia, né alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;  la fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario.

La prescrizione medica deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori: nome e cognome dell’alunno; nome commerciale del farmaco; dose da somministrare; modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;  durata della terapia

Può essere avanzata anche richiesta di somministrazione durante l’orario scolastico da parte di un genitore o di persona da lui designata che il tal caso potrà essere ammessa nella scuola per effettuare la somministrazione.

La validità della richiesta è limitata all’anno scolastico in corso e va rinnovata eventualmente all’ inizio di ogni anno scolastico o comunque nel caso di variazione del farmaco o di una delle condizioni descritte.

 Il Dirigente scolastico può richiedere, se lo ritiene opportuno, l’esibizione del certificato da parte di genitori. Nel caso in cui il Dirigente Scolastico, sentito anche  il parere del Medico Competente dell’  Istituto, ravvisasse l’incongruità della richiesta, richiede per iscritto parere all’ ASP competente.

Articolo  3: Il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico autorizza la somministrazione del farmaco, una volta acquisita la documentazione del genitore/tutore; Individua  preferibilmente  nell’ambito  del  personale  già  nominato  come  addetto  al  Primo  Soccorso (ai     sensi del D. L. 81/08 e D. M. 388/03) gli operatori scolastici (docenti, collaboratori scolastici, personale  educativo) disponibili a somministrare i farmaci, ai  quali deve  essere garantita prioritariamente l’informazione e la formazione specifica;

Si fa garante dell’organizzazione dell’esecuzione di quanto indicato sul modulo di prescrizione alla somministrazione dei farmaci avvalendosi degli operatori scolastici opportunamente formati;

Organizza  momenti informativi/formativi per il personale, con la collaborazione del personale dell’ ASP Garantisce  la corretta e sicura conservazione dei farmaci e del materiale in uso; Garantisce un luogo idoneo per la somministrazione della terapia

 Articolo  4: Il personale scolastico, docente e non docente

Il personale scolastico, docente e non docente, che ha dato la propria disponibilità a somministrare il farmaco: Partecipa ai momenti formativi/informativi organizzati dal Dirigente Scolastico; Provvede alla somministrazione del farmaco, secondo le indicazioni precisate nella richiesta;

È sollevato da ogni responsabilità penale e civile derivante dalla somministrazione della terapia farmacologia, se effettuata nelle modalità concordate. In ogni caso, il personale scolastico è obbligato alle prime e più semplici manovre di primo soccorso, in caso di emergenza sanitaria.

Articolo 5: Il genitore/tutore

Fornisce al Dirigente Scolastico la documentazione prescritta; Fornisce al Dirigente Scolastico un recapito telefonico al quale sia sempre disponibile egli stesso o un suo delegato per le emergenze; Fornisce il farmaco, tenendo nota della scadenza, e provvedendo per tempo a richiedere la sua sostituzione da parte dei familiari.

Articolo  6: L’ ASP

Si rende disponibile all’organizzazione di incontri di informazione e/o formazione degli operatori scolastici su particolari patologie (diabete giovanile, allergie ecc.);

Organizza la gestione dei casi clinici più complessi, attraverso incontri che coinvolgono le parti interessate (familiari, operatori scolastici, medici curanti ecc.); Esprime pareri su richiesta del Dirigente Scolastico; Qualora sia necessario l’intervento di un operatore sanitario per la somministrazione per via parenterale di insulinoterapia, reperisce le risorse umane attraverso l’intervento del Direttore del Distretto.

ARTICOLO  7: Situazioni cliniche particolari

Iperpiressia. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, la somministrazione di paracetamolo per bocca può avvenire in caso di insorgenza di febbre > 38°C ed impossibilità da parte del genitore/tutore o di un suo delegato al ritiro dell’ alunno.

Il genitore dovrà presentare richiesta di somministrazione, con l’indicazione del dosaggio abituale di farmaco che viene somministrato al bambino.

Convulsioni febbrili. Nella scuola dell’infanzia, in bambini che abbiano una storia di convulsioni febbrili, può essere richiesta dai genitori, la somministrazione di un farmaco antipiretico  in caso di episodio febbrile  La somministrazione per bocca può avvenire in caso di insorgenza di febbre > 38 °C ed impossibilità da parte del genitore/tutore o di un suo delegato al ritiro dell’alunno. Il dosaggio del farmaco dovrà essere comunque indicato dal medico curante in base alla soglia epilettogena del piccolo paziente.

Qualora vi sia la richiesta di somministrazione di anticonvulsivanti per via rettale, in caso di crisi convulsive in atto, tale somministrazione  potrà essere  effettuata dagli operatori scolastici a fronte della  prescrizione del medico curante che precisi diagnosi, posologia e situazioni in cui è richiesta la somministrazione.

I competenti Servizi dell’ASL si attiveranno per fornire agli operatori scolastici l’adeguata formazione e stilare un protocollo di intervento.

In ogni caso, all’emergenza si dovrà contestualmente attivare  il  118 e avvisare tempestivamente  il genitore/tutore.

Allergia con rischio di shock anafilattico. Nel bambino/ragazzo con problemi di allergia (alimentare, da punture di insetto), anche se non ha mai avuto in  precedenza  degli  episodi,  non  si  può  escludere  l’eventualità  di  una  reazione  anafilattica  e successivo shock.

Quest’ultimo  è  un’ eventualità che, alla sua  manifestazione, richiede  l’iniezione, per via  intramuscolare, di adrenalina (farmaco “salvavita”) in attesa dell’arrivo degli operatori del 118, che dovranno essere immediatamente chiamati.

Lo shock anafilattico, essendo una situazione clinica potenzialmente mortale, rappresenta un’eccezione alla regola enunciata all’art.1 per cui il personale scolastico non somministra generalmente farmaci per via parenterale. Anche in questo caso, è necessario organizzare incontri di formazione per il personale scolastico e stilare un protocollo di intervento.

In ogni caso, al verificarsi dell’ emergenza si dovrà prioritariamente attivare il 118 e avvisare tempestivamente il genitore/tutore.

Diabete giovanile: Si fa riferimento a quanto enunciato sull’argomento dalle  Linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico, predisposte congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute, pubblicate e diffuse con Nota 2312 del 25/11/2005 del Ministero dell’Istruzione

 ARTICOLO  8: Autosomministrazione 

L’autosomministrazione di farmaci da parte degli studenti -da incentivare in alcune situazioni cliniche come diabete giovanile ed asma allergico- è resa possibile previa richiesta su apposito modulo da parte del   genitore al Dirigente Scolastico, in riferimento ad una precisa prescrizione rilasciata dal medico curante. E’ da  ritenersi sconsigliata, salvo valutazione  caso  per caso,  l’autosomministrazione  in studenti infradodicenni. Nel caso di studenti maggiorenni, verrà fatta comunicazione, da parte dello studente, al Dirigente Scolastico per presa d’atto da parte di quest’ultimo.

ARTICOLO  9: gestione dell’emergenza

Resta in ogni modo prescritto il ricorso al Servizio Territoriale Emergenza (118) nei casi in cui ci sia la necessità di interventi non precedentemente richiesti/autorizzati dal genitore/tutore e non differibili in relazione alla gravità dell’intervento.

Articolo 10: verifiche

Le parti si impegnano periodicamente almeno 1  volta all’ anno o su richiesta, a verificare i risultati dell’accordo e a ridefinire le modalità e le procedure individuate.

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