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Siracusa, il tribunale dà ragione a una dipendente delle Poste

Il  tribunale del lavoro di Siracusa (con sentenza n. 378/2017  del 12 maggio)  ha condannato Poste Italiane per aver posto in essere un comportamento discriminatorio ai danni di una lavoratrice, “colpevole” di aver usufruito di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. La lavoratrice – spiega l’avvoato Loredana Zappalà, legale difensore della donna – si è rivolta al giudice del lavoro per rivendicare il proprio diritto alle pari opportunità in sede lavorativa. Nel procedimento è intervenuta, ad adiuvandum, la consigliera di parità, Valeria Tranchina, che ha supportato le ragioni della lavoratrice discriminata. <<La sentenza emessa dal giudice del lavoro sancisce l’accertamento della discriminatorietà dell’accordo collettivo nazionale sottoscritto a Roma il 12 giugno 2005 tra Poste italiane  e le organizzazioni sindacali. nella parte in cui disciplinava le procedure di trasformazione dei rapporti in essere da part-time e full time, considerando quale unico parametro “l’effettiva prestazione lavorativa”. Sulla scorta di tale parametro – conclude l’Avv. Zappalà – discriminatorio, alla lavoratrice non erano stati computati il periodo di astensione obbligatoria per maternità. La lavoratrice ha ottenuto la condanna di Poste alla rimozione della discriminazione e il risarcimento del danno subito a causa del comportamento discriminatorio>>.  Hanno vinto la caparbietà della lavoratrice sentitasi ingiustamente danneggiata, la professionalità e competenza dell’Avv. Zappalà e la responsabilità della consigliera di parità provinciale di Siracusa, Valeria Tranchina (quest’ultima in regime di prorogatio, essendo scaduti i termini del pubblico incarico) hanno insistito e voluto far rilevare la natura discriminatoria nei confronti della lavoratrice. <<Legittimato da questa sentenza, ancora una volta viene affermato pienamente e definitivamente  che il periodo di aspettativa per gravidanza e di maternità obbligatoria – commenta Valeria Tranchina – debbano considerati a tutti gli effetti quale servizio effettivamente prestato>>.
Accolte in pieno, quindi, le ragioni della lavoratrice, del suo Avvocato e della Consigliera di Parità provinciale.

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