Il Tar stoppa il progetto di edificazione in contrada Isola
La terza sezione del Tar di Catania ha rigettato il ricorso proposto dalla società Maddalena srl con cui ha impugnato la nota della Soprintendenza per i Beni Culturali di Siracusa del 9 febbraio, che ha dichiarato inammissibile la richiesta per ottenere la conferma in ordine alla validità di un’autorizzazione paesaggistica già rilasciata.
La società Maddalena è proprietaria di un’area in edificabile estesa quasi 84mila metri quadrati in contrada “Isola”. L’area ricade all’interno del comparto di intervento g19b del Piano Regolatore Generale assimilandoli ai Piani Particolareggiati e definendone le modalità di attuazione ed il contenuto prescrittivo e vincolato, da realizzare mediante concessione edilizia convenzionata. La società, dell’8 luglio 2010, ha chiesto il rilascio della concessione edilizia convenzionata e l’amministrazione comunale ha prestato il suo consenso. Il 24 agosto 2010 è stata stipulata la relativa convenzione urbanistica; l’area, tuttavia, è interessata dal vincolo paesaggistico del bacino del Porto Grande di Siracusa, sicché, con istanza in data 7 luglio 2020, la società ha chiesto alla Soprintendenza il rilascio dell’autorizzazione. L’autorizzazione si è formata tacitamente il 5 novembre 2010 e con sentenza del 21 marzo 2012 il Tar ha confermato che il provvedimento favorevole si era, per l’appunto, formato tramite silenzio-assenso.
Con decreto del primo febbraio 2012 è stato adottato il Piano Paesaggistico, Ambiti Regionali 14 e 17, e l’area in questione è stata sottoposta al livello di tutela 3, con divieto assoluto di trasformazione e modificazione; il Piano Paesaggistico ha, tuttavia, stabilito la perdurante efficacia dei pareri preesistenti, salvo il potere di revoca in autotutela nel caso di contrasto con il livello di tutela previsto dal Piano. La Maddalena srl ha impugnato il Piano Paesaggistico, dichiarato improcedibile con sentenza del 26 giugno 2013 sul rilievo che la Soprintendenza di Siracusa aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica. La società ha, quindi, proposto ricorso straordinario contro l’approvazione del Piano Paesaggistico, mentre il 16 dicembre 2020 ha sollecitato la Soprintendenza a confermare la validità del provvedimento autorizzatorio a suo tempo rilasciato; il 9 febbraio l’Amministrazione ha dichiarato inammissibile l’istanza della società, sull’erroneo presupposto che si trattasse di una richiesta tendente ad ottenere il rinnovo dell’originaria autorizzazione.
La Soprintendenza ha osservato che il progetto si poneva in contrasto con le disposizioni del Piano Paesaggistico.
Il Tar ha ritenuto il provvedimento illegittimo con riferimento alla denunciata illegittimità del Piano Paesaggistico. Ha poi rilevato che l’area in questione “è esterna al perimetro della riserva, mentre, per quanto riguarda il contesto paesaggistico, è circondata da altre aree alle quali sono stati riservati livelli di tutela inferiori; in ogni caso, il Comune di Siracusa non ha provveduto (…) ad adeguare il proprio Piano Regolatore Generale alle previsioni del Piano Paesaggistico entro due anni dalla sua approvazione”.
“A differenza di quanto ritenuto dalla Soprintendenza – scrive il Tar – la ricorrente non ha chiesto il rilascio di una nuova autorizzazione, ma la semplice conferma della persistente validità del titolo già rilasciato (…) sotto diverso profilo, deve osservarsi che le autorizzazioni già rilasciate prima dell’approvazione del Piano conservano, comunque, la loro efficacia in forza del principio tempus regit actum”.
Con memoria del 15 ottobre la Maddalena srl, difesa dall’avvocato Gianluca Rossitto, ha osservato che “non risponde al vero che l’area era già tutelata da vincolo paesaggistici che comportassero l’assoluta inedificabilità; la ricorrente si è tempestivamente attivata per ottenere il titolo edilizio; Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
A giudizio del Collegio il ricorso è infondato perché “L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”.La ricorrente non ha fornito prova di aver tempestivamente richiesto il titolo edilizio. La questione relativa alla preesistenza dei due vincoli risalenti agli anni 1988 e 1998 appare, all’evidenza, irrilevante.