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Nuove Camcom, la Corte costituzionale si riserva

La Corte costituzionale si è riservata sulla legittimità del decreto legge con cui lo Stato è intervenuto a modificare le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio siciliane. Era stato il Consiglio di giustizia amministrativa ad emettere il 30 marzo l’ordinanza con cui ha sospeso il giudizio trasmettendo gli atti alla Consulta. 

Il Cga aveva accolto in parte l’appello proposto dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dall’assessorato regionale alle Attività produttive rispetto alla controversia per l’istituzione della Camera di commercio di Catania e di quella che accorperebbe Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani. Al centro della discussione c’è la riorganizzazione del sistema camerale della Regione Siciliana con la previsione di istituire, appunto, due nuove Camere di commercio, che sarebbe “priva di un nesso con l’originario decreto-legge n. 73 del 2021, sia sul versante dell’oggetto della disciplina, sia sotto l’aspetto della finalità o del coordinamento rispetto alle materie interessate dall’atto di decretazione”.  

Sotto la lente d’ingrandimento della Consulta c’è anche l’“Introduzione di una disposizione che ha le caratteristiche di una legge-provvedimento la quale immotivatamente confligge con il principio in base al quale le funzioni esercitate dal sistema camerale esigono una disciplina omogenea in ambito nazionale”. Il Ministero dello Sviluppo economico ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto che, nell’istituire le nuove camere di commercio, il Ministero avrebbe dovuto disciplinare il fenomeno successorio tra le vecchie e le nuove camere di commercio diversamente da come ha agito la Regione siciliana. Per il Cga, anche se il decreto “non regoli la successione dei rapporti giuridici e patrimoniali esistenti non va a determinare l’illegittimità della nomina”. 

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