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Piano paesaggistico, il Tar: “Ricorso dell’Ias improcedibile”

La prima sezione del Tar di Catania ha emesso una sentenza con la quale ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, il ricorso presentato dall’Ias di Priolo per l’annullamento del decreto dell’assessorato regionale ai Beni culturali con cui è stato approvato il piano paesaggistico della provincia siracusana. Al ricorso della società che gestisce il depuratore biologico priolese, sollecitato anche contro la Soprintendenza aretusea, e i comuni di Siracusa, Melilli, Priolo e Augusta, si era opposto il comitato regionale di Legambiente.

L’Ias si era accodata a tutte le altre aziende del polo petrolchimico, che diedero mandato ai propri legali di ricorrere alla giustizia amministrativa per ottenere l’annullamento del decreto del primo febbraio 2012 con cui è stata disposta l’adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti regionali 14 e 17, ricadenti nella provincia di Siracusa.

Scrivono i giudici che il “ricorso in esame va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, perché con è stato impugnato il Decreto dell’Assessorato Regionale Beni Culturali del primo febbraio 2012, con il quale è stato approvato il Piano Paesaggistico, che però è già stato annullato dalla stessa Sezione con sentenza del 28 luglio”.

L’unico riferimento all’Ias nel decreto dell’assessore regionale ai Beni culturali è relativo all’osservazione fatta dalla Lega italiana per la protezione degli uccelli. Nel testo definitivo del piano paesaggistico, infatti, la Lipu, azienda che gestisce la riserva naturale orientata Saline di Priolo, ha chiesto, tra le altre cose, che l’area di pre riserva che ricade all’interno del depuratore consortile Ias sia elevata a livello di tutela 1 per consentire la bonifica del sito. L’assessore regionale ai Beni culturali, con riferimento all’osservazione, ha constatato “l’errata individuazione fatta dal Piano della Riserva Naturale delle Saline di Priolo” per cui, accogliendo l’osservazione della Lipu, ha disposto che “essa venga correttamente perimetrata, ponendo al regime del Recupero le aree della Riserva che hanno interferenza con il depuratore consortile Ias”.

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