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Eccellenza, rigettato in appello il ricorso dell’Acireale sul Siracusa

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale ha respinto il ricorso dell’ A.S.D. ACIREALE avverso omologazione gara Campionato Eccellenza Gir. “B” Gara Città di Siracusa/Acireale del 5 ottobre 2014.
L’Acireale ha impugnato la decisioneriproponendo, in buona sintesi, le argomentazioni già adottate in sede di reclamo, sostenendo che sarebbe irregolare la posizione del calciatore Giuseppe Carbonaro, partecipante alla gara Città di Siracusa – Acireale del 5 ottobre 2014, in quanto tesserato per la Società A.S.D. Città di Siracusa senza essersi preventivamente sospeso dall’Albo degli allenatori, nel quale risulta iscritto quale allenatore di base, per cui chiede che le venga assegnata gara vinta per 3– 0.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva in punto di fatto che Carbonaro, è iscritto nell’Albo degli allenatori quale allenatore di base, e che lo stesso eè tesserato, quale calciatore, per l’A.S.D. Cittaà di Siracusa senza avere ottenuto la preventiva sospensione dall’Albo degli allenatori.
Dal punto di vista normativo la fattispecie è regolata, in via principale, dall’art. 38 delle N.OI.F. che regola il tesseramento dei tecnici, il quale al comma 6 prevede espressamente che per tutto quanto non previsto nella predetta norma trovano applicazione le norme del Settore Tecnico.
Il successivo art. 40 delle N.O.I.F. (limitazioni del tesseramento dei calciatori) prevede al 1° comma che non può tesserarsi quale calciatore chi è iscritto nell’albo degli allenatori professionisti (norma questa espressamente richiamata dal comma 4 dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico) o chi consegua la qualifica di arbitro con la conseguenza che (solo) in tali fattispecie si decade dal tesseramento e non ci si può più tesserare quale calciatore. Inoltre, il Regolamento del Settore Tecnico, espressamente richiamato dalle N.O.I.F., all’art. 37 del 1° comma prevede che il possesso della tessera di allenatore di base non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.
Tale norma va coordinata con l’art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico il quale al 1° comma statuisce che i tecnici che vogliono espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività.
Mentre il successivo 3° comma prevede che i tecnici i quali esercitino attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, senza avere chiesto e ottenuto la sospensione, sono perseguibili disciplinarmente. Pertanto, in ragione di quanto sopra, va ritenuta legittima la partecipazione del calciatore Carbonaro Giuseppe alla gara in oggetto in quanto, pur ricoprendo la qualifica di allenatore di base, ben poteva tesserarsi quale calciatore per l’A.S.D. Città di Siracusa non essendogli tale attività preclusa in quanto la mancata preventiva sospensione dall’albo degli allenatori è considerata solo un illecito disciplinare.
Di conseguenza il reclamo deve essere respinto. Gli atti vanno, comunque, trasmessi alla Procura Federale per quanto di competenza al fine di valutare la posizione del Carbonaro che ha contratto tesseramento per l’A.S.D. Città di Siracusa, quale calciatore, senza la preventiva sospensione dall’Albo degli allenatori e ciò in violazione dell’art.36 del Regolamento del Settore Tecnico.

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