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Elezione sindaco di Melilli, il Tar di Catania rigetta il ricorso di Pippo Sorbello

Il Tar di Catania ha respinto il ricorso presentato dall’ex deputato regionale Pippo Sorbello, relativo alle elezioni amministrative del 2017 a Melilli, quando ha perso di appena 8 voti nei confronti del sindaco Giuseppe Carta.

Sorbello aveva chiesto l’annullamento del verbale di proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco del 14 giugno 2017, del verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni, dei verbali delle Operazioni dei Seggi Elettorali del Comune di Melilli (nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

nonché per la correzione del risultato elettorale, previa verificazione ex art. 66 c.p.a. consistente nell’esame dei verbali dei seggi elettorali, dei tabelloni di scrutinio e il riconteggio delle schede elettorali.

Il ricorrente, candidato a Sindaco nelle consultazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Melilli l’11 Giugno 2017, con il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedeva l’annullamento delle operazioni elettorali, lamentando che gravi irregolarità avrebbero inficiato la correttezza delle operazioni di voto e di scrutinio.

Veniva precisato in ricorso che il 14 Giugno 2017 il Presidente dell’Adunanza dei Presidenti di seggio aveva proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune

di Melilli Giuseppe Carta, mentre il ricorrente è risultato secondo, con una differenza pari ad otto preferenze.

Con sentenza n. 2401/2017 del 13 ottobre 2017 la Sezione del Tar , in accoglimento della specifica eccezione sollevata dai controinteressati, dichiarava il ricorso inammissibile per la sua omessa notifica al Comune di Melilli, in quanto eseguita

dal ricorrente presso un indirizzo p.e.c. tratto dal registro IPA. Con sentenza n. 423/18 del 16.07.2018, il CGA ha accolto l’appello proposto dal ricorrente avverso detta sentenza con rinvio della causa a questo Tribunale, riconoscendo al ricorrente l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., con conseguente sua rimessione in termini con l’ordine del rinnovo della notifica del ricorso di primo dal Comune di Melilli nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza.

Per i giudici del Tar per nessuna delle sezioni individuate in ricorso il ricorrente precisa quali dovrebbero essere i risultati corretti, o i voti a lui non attribuiti che gli avrebbero garantito l’elezione a sindaco, limitandosi a sostenere che le irregolarità denunciate giustificano il riconteggio delle schede anche a prescindere dall’avere egli offerto la cosiddetta “prova di resistenza”.

Con specifico riferimento alla mancata attribuzione di preferenze in suo favore, il

ricorrente rivendica l’attribuzione di un voto nella sezione n. 1, secondo quanto

risulterebbe dalla testimonianza resa da una scrutatrice in quel seggio elettorale, e di un voto nella sezione n. 9, sulla base di dichiarazione testimoniale resa dal rappresentante di lista. Per il resto si limita ad affermare genericamente che nella sezione n. 12 sarebbero state annullate “alcune ” schede contenenti valide espressioni di voto in suo favore, mentre sarebbero state ritenute valide “delle” schede elettorali con “palesi segni di riconoscimento” poi attribuite al candidato Carta, senza tuttavia individuare né il numero delle schede contestate, né i segni di riconoscimento che avrebbero giustificato l’annullamento dei voti asseritamente attribuiti a Carta, anch’essi denunciati in modo generico.

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