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Resort a Massoliveri, la società Elemata chiede la riforma della sentenza

Il Comune ha incaricato l’avvocato Vincenzo Gugliotta a costituirsi in giudizio davanti al Cga rispetto all’appello proposto dalla società Elemata Maddalena srl. L’atto, notificato il 15 febbraio dello scorso anno, è stato promosso dalla ricorrente per ottenere la revocazione della sentenza, resa dallo stesso Cga, con cui è stato respinto l’appello della società volta a ottenere la riforma della sentenza del Tar di Catania del 2019 che ha rigettato la richiesta di annullamento del decreto con cui l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana ha approvato il Piano paesaggistico degli Ambiti 14 e 17”. Quel decreto, come si ricorderà, ha reso rendendo inedeficabili le aree acquistate dalla società per la realizzazione di un hotel e di un resort in contrada Massolivieri, all’interno della riserva naturale orientata “Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena”.

La parte appellante aveva acquistato le aree, con una superficie complessiva di 357.286 metri quadri, nel 2010 per dare vita ad insediamento turistico-alberghiero, presentando istanza di approvazione di un piano di lottizzazione. Il disegno imprenditoriale però è divenuto irrealizzabile in ragione del fatto che l’Assessorato regionale per i beni culturali ha adottato il piano paesaggistico.

La società intraprendeva numerose iniziative giudiziarie e ha chiesto al Tar di Catania, di annullare il decreto assessoriale. Nel 2017, il Tar ha accolto la richiesta di annullamento del decreto di adozione del piano paesaggistico, caratterizzato dalla violazione, da parte dell’Amministrazione regionale, delle regole di partecipazione e concertazione con le altre pubbliche amministrazioni, i soggetti interessati e le associazioni portatrici d’interessi diffusi. L’Assessorato regionale è tornato a esercitare il potere e, con il decreto del 20 ottobre 2017, ha approvato il piano paesaggistico, impugnato dall’Elemata con una serie di contestazioni. Il Tar ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti ritenuti inammissibili.

Davanti al Cga, l’Elemata aveva eccepito «la macroscopica inadempienza della Regione Siciliana, rispetto ai vincoli costituzionali che disciplinano la materia del paesaggio ed alla norma di principio contenuta all’articolo 144 del “Codice Urbani”». Il Cga, con sentenza del 2022, ha rigettato l’appello ritenendo, tra le altre cose che “l’interesse pubblico che merita prevalente tutela è la difesa del bene pubblico “paesaggio” (…) un bene costituzionalmente protetto che trova tutela multilivello nella Convenzione europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 ed entrata in vigore in Italia nel settembre 2006”.

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