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Rigettato il reclamo del Misterbianco: tre punti al Città di Siracusa

 

La commissione disciplinare ha dichiarato inammissibile il reclamo avanzato dalla Società del Misterbianco, che aveva eccepito sulla questione relativa alla non disputa della partita contro il Città di Siracusa, a causa del mancato pagamento della tassa d’iscrizione, La Disciplinare ha confermato, quindi, la vittoria a tavolino per il Siracusa 3-0, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di Euro 500,00 (1.ma rinuncia).

Il Misterbianco aveva avanzato ricorso avverso la decisione del commissario della Lnd di non fare disputare la partita contro il Città di Siracusa per il mancato pagamento della riscossione coattiva posto a carico della Società MIsterbianco. Con reclamo ritualmente proposto la Società Misterbianco chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in oggetto, non disputata a causa del mancato pagamento del prelievo coattivo posto a carico della stessa. La società del Misterbianco sostiene essere stato disatteso, da parte del Comitato regionale Sicilia della L.N.D., il dettato dell’art. 30, comma 5, del Regolamento che prescrive, “ai fini del prelievo coattivo” che l’esazione debba essere disposta con un preavviso di almeno 7 giorni. La Società Città di Siracusa, a seguito della comunicazione da parte di questo Organo di Giustizia della data di decisione del  reclamo, ha fatto pervenire una nota con la dichiarazione di non averne ricevuto copia al proprio indirizzo di corrispondenza; circa quest’ultima segnalazione, è da dire che la Società Misterbianco ha correttamente inviato il reclamo in questione presso la sede dalla Società Città di Siracusa. Il reclamo in oggetto va comunque ritenuto inammissibile; lo stesso, infatti, è relativo a fattispecie che attengono alla organizzazione ed allo svolgimento dei campionati che sono di esclusiva competenza, nel caso in specie, del C.R. Sicilia della L.N.D. e che quindi esulano dalla competenza di questo Organo di Giustizia;

Peraltro, con propria nota, l’ufficio di Segreteria del C.R. Sicilia ha dichiarato di avere inviato alla Società Misterbianco il preavviso di recupero della somma dovuta, mediante incasso coattivo in occasione della gara in oggetto, in data 18/09/2014 a mezzo posta  prioritaria; va poi detto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, l’art. 30, comma 5, del Regolamento della L.N.D. nulla prescrive in ordine alle modalità di comunicazione della disposizione dell’incasso coattivo;

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