L'Opinione

Variante della bellezza, un annullamento monstre

Con decreto n. 333 del 15 ottobre il dirigente generale del Dipartimento Urbanistica dell’ARTA, ing. Rino Giglione ha annullato per “insanati” vizi di legittimità la Delibera del Consiglio Comunale n.118 del 04/08/2011, con la quale era stata adottata la variante al PRG per la tutela delle coste, in contrada Plemmirio-Maddalena, meglio nota come la Variante della Bellezza.

Ebbene, rispetto alle osservazioni e deduzioni che erano state opposte dal Consiglio comunale (delibera n. 65 del 24 aprile) e dagli uffici comunali, il provvedimento di annullamento non reca alcuna novità argomentativa e motivazionale, a parte il corredo del favorevole parere C.R.U. (consiglio regionale dell’ urbanistica), punto sul quale torneremo in conclusione.

Le motivazioni dell’annullamento sono sempre le stesse e cioè la mancata acquisizione preventiva, da parte del Comune, della V.A.S. (valutazione ambientale strategica) e del parere del Genio Civile, secondo l’ing. Giglione, vizi procedurali non sanati dal Comune.

Nel merito di questi requisiti, preordinati alla valutazione degli interventi edilizi, abbiamo già detto che sono da definirsi ultronei in presenza di varianti urbanistiche che invece prevedono edificazione zero, a parte l’ulteriore considerazione, che l’intera area della Variante della Bellezza cioè dell’istituenda Riserva della Pillirina, è ormai da anni sottoposta alla duplice misura di salvaguardia, discendente sia dai Decreti di vincolo del Dipartimento regionale dell’Ambiente (29 luglio 2011 n. 589 e 17 luglio 2013 n. 537), poi sfociati nel D.A.n.341 del 17 luglio 2015, con il quale l’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente ha provveduto a inserire la Riserva Naturale Orientata “Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena” nel “Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali” della L.r. 98/81, sia dal Piano Paesaggistico di cui al D.A. Beni Culturali 1 febbraio 2012 n. 98.

Detto altrimenti: la V.A.S. sarebbe stato un procedimento vuoto se avesse avuto ad oggetto, prima oppure oggi, una delibera comunale meramente conformativa a quei vincoli.

Quali vizi “spiritistici” avrebbe dovuto quindi “sanare” la “Autorità procedente”, cioè il Comune?

Ebbene, l’Autorità procedente, cioè il Comune, non ha ritenuto che sussistessero i presupposti obbligatori per avviare la V.A.S.  e quindi chiamare in causa l’Autorità competente, cioè l’ARTA, per l’espletamento della seconda fase, quella della verifica di assoggettabilità a V.A.S.

Oltretutto la vicenda della Variante della Bellezza si svolge tutta sotto l’impero della Delibera di Giunta regionale n. 200/2009 che appunto confortava il Comune a procedere in tal modo! Anche la norma dell’art. 59 della L.R. 6/2009 persino citata nello stesso provvedimento annullatorio, attribuisce alla Giunta regionale il compito di dettare il modello metodologico procedurale in materia di V.A.S., quindi come può pretendere l’ing. Giglione di applicare alla vicenda una normativa, come quella del Decreto presidenziale 23/2014, intervenuta solo tre anni dopo?!

Tuttavia, se il capo del Dipartimento Urbanistica dell’ARTA, appunto l’ing. Giglione, era di diverso avviso e nel 2015 si “accorge” della presunta omissione del Comune, ben altro avrebbe potuto e dovuto fare ai sensi di quel Decreto presidenziale 23/2014 che lui stesso invoca! Invece tace, quel dirigente generale, sul dato essenziale che, ai sensi di quel decreto, è proprio lui l’Autorità Competente sulla VAS, in materia urbanistica! E sempre quel Decreto, all’art. 6, gli dice cosa fare e cioè “…  L’autorità competente, …provvede ad indire …una o più conferenze di servizi …  al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate e competenti ad esprimere le successive valutazioni…”

Perché dunque l’ing. Giglione non ha applicato a se stesso la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, convocando il Comune in conferenza di servizio e facendogli così “sanare” i presunti “vizi procedurali”, e invece preferisce, nell’imminenza dell’istituzione della riserva, il diverso percorso annullatorio tout court?

Altra considerazione sul punto: pare cosa normale e esente da dubbi di compatibilità e conflitto di interessi che un’Autorità competente in materia di VAS su uno strumento urbanistico, possa allo stesso tempo intestarsi un procedimento di annullamento dello stesso strumento urbanistico ..?

L’altra gamba della motivazione dell’annullamento è costituita dalla contestazione di vizi di puro merito urbanistico (“La variante al PRG introdotta con la Delibera 118/2011 incide quindi pesantemente sulle potenzialità edificatorie programmate relativamente al PRG vigente” e così via discorrendo, per mezzo provvedimento..). Qui davvero non si comprende l’ingerenza di un burocrate sulla amplissima discrezionalità dell’autorità comunale in sede di disciplina del proprio territorio, non si comprende il fondamento normativo grazie al quale il D.G. Giglione pretende di sostituire la sua personale scelta di disciplina del territorio siracusano rispetto a quella, collegiale e rappresentativa dell’intera collettività, espressa e decisa dal Consiglio Comunale, che, nel caso specifico, ha deliberato come prevalente l’interesse pubblico all’integrità delle aree costiere rispetto all’interesse privato di modificazione edificatoria delle aree stesse, in relazione non solo ad interessi paesaggistici ma anche economico-collettivo turistici!

Peraltro questo secondo “vizio” squisitamente politico-economico e di merito, individuato a carico della Variante della bellezza, è del tutto non utilizzabile da Giglione e quindi nullo, perché proprio il procedimento annullatorio da lui escogitato, e cioè l’art. 1 della L.R. n. 28/1991, è preordinato solo all’accertamento dei “vizi di legittimità” (artt. 1 e 5) e non certo i vizi di merito, ma si comprende tuttavia il motivo, finalizzato a “corroborare” l’evidente debolezza dell’unico, formale, motivo di legittimità e cioè la VAS di cui sopra.

Alcune considerazioni finali importantissime sul C.R.U. che, in scadenza (3 novembre), dà il suo parere “favorevole” all’intento annullatorio del dirigente generale. Purtroppo, nonostante sia un obbligo di legge (art. 68 LR 21/2014 persino citata nel provvedimento), il parere C.R.U. non risulta pubblicato. Quindi non sappiamo chi sedette in quel consesso il 29-30 settembre u.s., eppure è fondamentale il saperlo..

Domande pesanti, dunque:

  1. Trattandosi di procedura di annullamento per vizi di legittimità, era stato convocato ed era presente e se si, come ha deliberato il componente Avvocato dello Stato?
  2. Era stato convocato, era presente e se si, come ha deliberato il componente Soprintendente di Siracusa?
  3. Erano presenti lo stesso ing. Giglione e l’arch. Maurizio Denaro dirigente responsabile della relazione istruttoria sull’annullamento, quali componenti nella seduta CRU del 29 settembre u.s.? perché se erano presenti e hanno dato il loro voto conforme in questo parere, sembra alquanto anomalo e meritevole di approfondimento tale duplicazione di ruoli nei quali, lo stesso soggetto, prima fa la proposta, poi l’istruttoria, poi dà il parere a se stesso e infine emana l’atto finale di amministrazione attiva..

Peraltro L’ing. Giglione ci ha abituati da tempo ai suoi doppi ruoli apicali sub suspicione di incompatibilità, per i quali pende peraltro un’istruttoria dell’Autorità nazionale Anticorruzione, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013. Nel caso che l’Autorita si pronunciasse per l’incompatibilità e dunque la decadenza, avremmo pure la beffa finale di un annullamento ai danni della città, fatto in assoluta carenza di potere.

avv. Salvo Salerno

portavoce del Comitato “quartieri fuori dal comune”

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