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Ricorso Igm accolto dal Tar: il Comune deve risarcire

La terza sezione del Tar di Catania ha accolto la domanda di risarcimento presentata da Igm Ambiente srl nei confronti del Comune capoluogo annullando l’ordinanza del sindaco del tempo che aveva ordinato alla ditta la prosecuzione dei servizi di igiene urbana a far data dal 1 aprile 2011 fino al dicembre 2016 senza adeguamento contrattuale. Il tribunale ha disposto che l’amministrazione comunale formuli, entro il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, una proposta che tenga conto dei criteri indicati nella motivazione.

La ditta ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza sindacale, disposta all’epoca per il tempo strettamente necessario perché fosse svolta dall’Ufficio di Igiene Urbana la gara ad evidenza pubblica, nella parte in cui ha disposto che il servizio doveva essere garantito per quanto previsto dal Capitolato d’oneri e secondo quanto contrattualmente sottoscritto dalle parti; all’epoca era stata disposta una proroga alla ditta Igm Ambiente srl, per la durata di 6 mesi, tutti i servizi affidati in esecuzione del contratto d’appalto di igiene urbana del 2003, prevedendo che durante questo periodo sarebbero rimaste ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto, compreso il canone vigente al termine dell’ultimo anno.

Il Comune impegnò per tutto il periodo di proroga la somma complessiva di 11milioni 103mila euro. L’impresa ha chiesto l’annullamento anche dei periodi successivi di proroga fino al 2016. Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe dovuto aggiornare i corrispettivi in relazione all’aumento quantitativo dei servizi. Per entrare nell’esame della domanda risarcitoria connessa all’annullamento delle ordinanze contingibili e urgenti, il Tar ha ritenuto necessario esaminare quali fossero i servizi affidati in concessione. Per tale motivo è stato affidato incarico ai consulenti tecnici.

Il Comune ha depositato il 19 dicembre una memoria di replica con la quale rileva l’errore che sarebbe stato commesso dai consulenti non considerando che il prezzo dell’originario contratto avrebbe dovuto essere confrontato con il costo dell’appalto bandito nell’anno 2014, inferiore a quello del 2003. I giudici hanno, quindi, accolto le risultanze del dei consulenti tecnici disponendo di quantificare il risarcimento del danno.

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