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Villette a ridosso delle mura dionigiane, il Tar rigetta il ricorso di AM Group

La prima sezione del Tar di Catania ha rigettato il ricorso proposto dalla società AM Group contro il Comune di Siracusa, l’assessorato regionale ai beni culturali e alla Soprintendenza del capoluogo, relativamente agli indennizzi richiesti per il mancato rilascio della concessione a realizzare settantuno villette a ridosso delle Mura dionigiane. La vicenda risale all’aprile 2011 quando la società ha presentato il progetto del complesso edilizio. Il 20 settembre dello stesso anno l’organo preposto alla tutela dei Beni cultuali e ambientali ha negato il nulla osta, motivando il diniego in considerazione del luogo dove sarebbe stato edificato il complesso residenziale, soggetto a vincolo archeologico. La società ha impugnato il provvedimento al Tar di Catania chiedendo anche il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento del Comune ritenuto illegittimo. Nell’ottobre 2013, però, il Tar ha rigettato ilo ricorso e la società si è appellata al Cga, reiterando la richiesta di risarcimento dei danni sia nei confronti della Soprintendenza sia nei confronti dell’assessorato regionale ai Beni culturali. Il caso è poi confluito nel corposo fascicolo dell’inchiesta Sistema Siracusa. In buona sostanza, il consulente di parte aveva quantificato un danno complessivo pari a circa 250milioni di euro, condiviso anche dal consulente nominato dai giudici del Cga che, con sentenza del 2017, ha rigettato l’appello dell’Am Group dichiarando inammissibile la relativa domanda risarcitoria. Il Cga ha sottolineato che in “soli dodici righe la società lamentava danni gravissimi non dai provvedimenti impugnati ma dalla cessione gratuita al Comune di terreni e dai maggiori costi da ritardi nella conclusione del procedimento”. 

L’Am Group, difesa dagli avvocati Mario Fiaccavento e Giovanni Pellegrino, già nel 2017 ha proposto nuovamente al Tar di Catania domanda di indennizzo da atto lecito nei confronti della Soprintendenza e dell’Assessorato ai Beni Culturali, rafforzandolo nel gennaio dello scorso anno con motivi aggiuntivi con cui ha chiesto di dichiarare prive di effetti giuridici, per sopravvenuta inefficacia, le convenzioni urbanistiche dedotte in lite e di dichiarare l’obbligo del Comune di Siracusa e della Regione siciliana di restituire tutte le aree cedute dalla società ricorrente e di condannare il Comune di Siracusa e la Regione siciliana, in favore della ricorrente al consequenziale indennizzo dovuto per l’ingiusto arricchimento realizzato. 

Per il Tar il vincolo è prevalente su ogni altra considerazione: “La valutazione sullo specifico progetto edificatorio (avvenuta per la prima volta in sede autorizzatoria) non costituisce rivalutazione del parere del CRU, reso in sede pianificatoria e non sulle singole realtà edificatorie. E comunque non si tratta di nuova valutazione di un interesse pubblico già regolato, ma di applicazione di disposizioni cogenti pianificatorie e vincolistiche mai venute meno”. 

Sulla domanda di dichiarazione di inefficacia delle convenzioni per il venir meno del presupposto dell’edificabilità delle aree in questione, i giudici hanno disposto il rigetto della domanda di inefficacia della convenzione e di quella di restituzione delle aree, “a fronte di convenzioni efficaci (ino alla loro naturale scadenza), alla cui regolamentazione le parti si sono sottoposte con il libero consenso”. Peraltro, la ricorrente non ha fornito alcuna prova sui benefici conseguiti dal Comune che ha, di contro, dichiarato che “non vi è mai stata un’immissione in possesso, né un verbale di consegna” e che “nessun frutto si è avuto dai terreni in questione e nessun arricchimento è stato realizzato da parte del Comune”. Il Tar sostiene anche che non “risulta essere avvenuta alcuna espropriazione in attuazione dei previsti piani particolareggiati esecutivi a cui era subordinato, per convenzione, il pagamento dell’indennizzo di esproprio”. I giudici hanno poi ritenuto generica la pretesa di indennizzo fondata su un arricchimento senza causa nei confronti del Comune e della Regione. 

I legali difensori della Ma Group stanno adesso studiando la motivazione della sentenza per valutare la proposta d’appello al consiglio di giustizia amministrativa.  

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