L'Opinione

Ecoreati, ancora una norma all’italiana

Ancora una norma “all’italiana”: chi inquina ed ha soldi non va dal giudice per essere giudicato e non rischia nessuna condanna, basta che paghi; è la monetizzazione dei reati ambientali dopo l’approvazione della legge 68/2015 appena licenziata dal legislatore “amico” sugli ecoreati,che da una parte introduce nuovi reati ambientali sotto forma di delitti, ma dall’altra elimina la stragrande parte dei reati contravvenzionali contemplati nel Codice dell’Ambiente, D.lgs 152/2006, trasformandoli in sanzioni amministrative e con una procedura farraginosa.

È questa l’altra faccia della medaglia della legge sui reati ambientali che ha introdotto nel Codice penale nuovi delitti contro l’ambiente: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica. Il legislatore nella seconda parte della Legge, quella peggiorativa, o se vogliamo l’altra faccia della medaglia, ha di fatto messo in atto la fantasiosa e stravolgente mania di complicare le cose fino a renderle incomprensibili ed inapplicabili. Con la nuova Legge si è anche voluto operare una sensibile modifica al D.lgs 152/2006 introducendo nel codice dell’Ambiente una ulteriore parte,la VI bis, che pare nessuno ne aveva mai parlato o richiesto l’introduzione nel testo, in cui si prevede il modo di eliminare le contravvenzioni previste con sanzioni Amministrative affidandone il compito all’Organo di Vigilanza.vigili ambientali, carabinieri, poliziotti, cioè tutte le forze dell’ordine contemplate nell’art 55 del C.P.P. sono assunti a rango di “difensori dell’ambiente”; promossi sul campo esperti e tecnici ambientali, capaci di graziare anche i reo confessi della maggior parte delle violazioni ambientali ammettendoli al pagamento di sanzioni amministrative piuttosto che a stressanti processi penali, alla faccia degli ecoreati e degli avvelenati. È il riferimento alla disciplina contenuta al comma 9 dell’art. 1 della Legge n. 68/2015, con la quale il legislatore ha introdotto in calce al testo del D.lgs. n. 152/2006 – Testo Unico Ambientale – una nuova Parte Sesta-bis, intitolata “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

La questione su cui si pone l’attenzione e che merita un’attenta riflessioneè passata quasi del tutto inosservata anche se ha fortissime ripercussioni sul piano tecnico giuridico e quello pratico dei controlli, stravolgendo il normale assetto procedurale della polizia giudiziaria nei casi di illeciti penali a carattere contravvenzionale contenuti nel D.lgs 152/2006.In particolare a essere stravolto è l’operatività degli organi di vigilanza, chiamati ad assumere un nuovo ruolo, innaturale rispetto alla genesi della polizia giudiziaria, con compiti che difficilmente potranno essere svolti senza creare problematiche riflesse e il rischio che si infilino sotterfugi capaci di creare una “zona franca” dei soliticriminali che hanno sempre speculato grazie ad una normativa farraginosa e permissiva. Un cambiare tutto per non cambiare niente, e anzi un “favorire” chi può ricambiare a sua volta il favore con i voti e tutto il resto.

C.A.

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